D.Lgs. 160/2026: cosa cambia per le PMI dal 30 settembre
Il D.Lgs. 160/2026 entra in vigore il 30 settembre: un nuovo reato sull’AI ad alto rischio, due reati nella 231, nuove regole sui risarcimenti.
Il D.Lgs. 160/2026 (decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, entra in vigore il 30 settembre 2026. Adegua la legge italiana all’AI Act europeo: disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale nell’attività di polizia e introduce disposizioni penali e regole processuali civili sui danni causati nell’uso di sistemi di AI.
Questo articolo si concentra sulle parti più rilevanti per imprese ed enti. In sintesi: il D.Lgs. 160/2026 aggiunge due delitti legati all’AI ai reati presupposto della responsabilità 231 e cambia le regole delle cause di risarcimento per danni causati nell’uso di un sistema di AI.
Cosa cambia per le PMI con il D.Lgs. 160/2026
Un nuovo reato sui sistemi ad alto rischio. L’articolo 12 inserisce nel codice penale l’articolo 437 bis, che punisce tre condotte:
- chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione e l’immissione sul mercato di sistemi di AI ad alto rischio, oppure omette le misure di sorveglianza umana: reclusione da uno a cinque anni quando ne deriva un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, da due a otto anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato; se il fatto è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto;
- chi, al di fuori dei casi della prima condotta, altera sistemi di AI ad alto rischio, salvo che il fatto costituisca un reato più grave: da due a sei anni se ne deriva un pericolo per la vita o l’incolumità, da tre a dieci se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato;
- l’utilizzatore professionale di un sistema ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana: stesse pene della prima condotta, quando dall’omissione deriva uno di quei pericoli.
La responsabilità dell’ente. L’articolo 15 aggiunge al decreto legislativo 231/2001 l’articolo 25 vicies, che inserisce due delitti fra i reati presupposto. Quando ricorrono anche le altre condizioni previste dal decreto 231, la società, l’associazione o l’ente può risponderne con:
- da 600 a 1.000 quote per il reato dell’articolo 437 bis;
- da 200 a 700 quote per il reato dell’articolo 612 quater, l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di AI, già introdotto dalla legge 132/2025;
- in entrambi i casi, le sanzioni interdittive dell’articolo 9, comma 2, lettere da b a e: sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali all’illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con l’eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Nuove regole per le cause di risarcimento. Gli articoli da 16 a 20 intervengono sulle cause civili per danni legati all’AI:
- nelle azioni per danni causati nell’uso di un sistema di AI, su istanza di chi afferma di aver subito il danno, il giudice ordina all’altra parte o al terzo di esibire gli elementi di prova specificamente pertinenti sul funzionamento del sistema, quando la parte istante presenta fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche sul collegamento fra il risultato prodotto dal sistema e il danno lamentato; fra gli elementi di prova rientrano i registri del sistema, la documentazione sulla gestione dei rischi, la documentazione tecnica, i parametri di supervisione umana. L’ordine è limitato a quanto necessario e proporzionato, e tutela i segreti commerciali;
- se la parte non esibisce quella documentazione senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati da chi ha chiesto l’esibizione;
- solo quando il danno deriva dalla violazione di un obbligo dell’AI Act, il nesso di causalità fra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria, e la conformità all’AI Act, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità;
- chi vuole agire può chiedere prima se esiste un’assicurazione di responsabilità civile, con risposta entro trenta giorni, e il danneggiato può agire direttamente contro l’assicuratore nei limiti del massimale.
Quando contano le date
Tutte queste disposizioni si applicano dal 30 settembre 2026, ciascuna nel proprio ambito.
L’articolo 437 bis riguarda i sistemi ad alto rischio, e su quei sistemi l’Europa ha spostato in avanti una parte degli obblighi. Con il regolamento (UE) 2026/1744, l’omnibus digitale sull’AI, le sezioni 1, 2 e 3 del capo III dell’AI Act (classificazione, requisiti, obblighi di fornitori e utilizzatori) si applicano dal 2 dicembre 2027 ai sistemi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’allegato III (fra cui quelli usati per selezionare il personale, valutare i risultati dell’apprendimento nell’istruzione o nella formazione professionale, valutare il merito di credito delle persone) e dal 2 agosto 2028 a quelli dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’allegato I. Che effetto abbia questo differimento sull’applicazione concreta del reato nazionale richiede una valutazione a parte, che faranno gli interpreti e i giudici.
Per un’organizzazione il messaggio pratico è uno: documentare l’uso dei sistemi, le responsabilità e la supervisione aiuta a ricostruire le decisioni e a gestire eventuali contestazioni.
Cosa fare adesso
- Fare l’inventario degli strumenti di AI in uso: chi li usa, per cosa, con quali dati.
- Verificare se qualcuno è ad alto rischio, per esempio uno strumento che filtra i curriculum o valuta i dipendenti.
- Prevedere una verifica prima di creare o diffondere contenuti che rappresentano persone reali: consenso, diritti coinvolti, trasparenza e rischio di inganno vanno valutati caso per caso.
- Valutare con il legale quanto i nuovi reati riguardano l’organizzazione; se esiste un modello 231, coinvolgere l’organismo di vigilanza per valutarne l’aggiornamento. La responsabilità dell’ente non dipende dall’aver adottato un modello.
- Stabilire chi supervisiona le decisioni che l’AI prepara, e conservare la documentazione dei fornitori.
- Controllare contratti e polizze: chi risponde se lo strumento sbaglia, e se l’assicurazione copre i danni legati all’AI.
Il punto di partenza resta quello che ho descritto in intelligenza artificiale in azienda: da dove partire: prima i processi e le responsabilità, poi gli strumenti. Questo articolo è un’informazione generale e non sostituisce un parere legale sul singolo caso.
Domande frequenti
Il D.Lgs. 160/2026 riguarda anche le piccole imprese?
Sì. Il decreto 231 riguarda le persone giuridiche, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica. Le regole sull’esibizione delle prove valgono nelle azioni di risarcimento, contrattuali o extracontrattuali, per danni causati nell’uso di un sistema di AI; la presunzione del nesso di causalità solo quando il danno deriva dalla violazione di un obbligo dell’AI Act.
Se uso solo un assistente per scrivere testi, rischio qualcosa?
I reati dell’articolo 437 bis riguardano i sistemi ad alto rischio. Chi usa l’AI generativa deve fare attenzione soprattutto ai contenuti che rappresentano persone reali e ai danni che un uso scorretto dello strumento può causare a clienti o terzi.
Gli enti del terzo settore sono coinvolti?
Il decreto 231 si applica anche alle associazioni, con o senza personalità giuridica. Un ente che usa l’AI nei suoi servizi deve porsi le stesse domande di un’impresa.
Da quando si applica?
Dal 30 settembre 2026. Le sezioni 1, 2 e 3 del capo III dell’AI Act si applicano invece dal 2 dicembre 2027 ai sistemi ad alto rischio dell’allegato III e dal 2 agosto 2028 a quelli dell’allegato I.
Se vuoi capire dove l’intelligenza artificiale entra già nel lavoro della tua organizzazione, chi ne risponde e cosa conviene documentare, scrivimi a [email protected]: partiamo da una diagnosi dei processi e guardiamo insieme gli usi reali, prima di decidere cosa cambiare. Qui trovi anche come lavoro sulla trasformazione digitale.
